Norme in materia di attivita' produttive

Art. 2 — Programmi dei settori aerospaziale e duale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitivita' internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunita' scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento e' espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento puo' comunque essere emanato. Il regolamento di cui al comma 2 si conformera' ai seguenti criteri e principi direttivi:

  • a)promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;
  • b)promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;
  • c)concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operativita' di societa', anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;
  • d)consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;
  • e)assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attivita' in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
  • f)assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilita' con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le societa' operanti nei medesimi settori, determinando altresi' il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per le finalita' di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

Testo vigente dal 21 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-11;140~art2 · fonte su Normattiva