Art. 18 — Disposizioni finali
Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e' soppresso. Il Comitato di cui ai terzo comma dell'articolo 1 per l'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, si avvale della segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Il limite massimo di personale previsto dallo stesso articolo e' elevato a 160 unita'. Il personale delle Amministrazioni dello Stato che presta la proprie attivita' presso la segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e' collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole "Ministro per il tesoro" va aggiunto "nonche' stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 1".
Testo vigente dal 12 agosto 1966
