Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo precedente, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo sono autorizzati a realizzare gli interventi straordinari previsti dai successivi articoli mediante programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei piani di cui al precedente articolo, d'intesa con le Regioni costituite. I programmi esecutivi annuali sono approvati, previo accertamento della loro conformita' ai piani quinquennali di cui all'articolo 1, dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo integrato come previsto nel quinto comma dell'articolo stesso. Lo stesso Comitato impartisce le direttive per la loro attuazione e determina le priorita', i tempi e le modalita' per la realizzazione degli interventi. Ai fini dell'attuazione dei programmi esecutivi annuali approvati per i territori delle Regioni a Statuto speciale, l'esercizio delle attribuzioni dei Ministeri di cui al primo comma e' delegato alle Amministrazioni regionali. A tal fine, dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole Regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni ad esse delegate. Le Regioni comunicano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la situazione degli impegni assunti e lo stato di attuazione degli interventi nel territorio regionale.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 15/1967

    Questione inammissibile
    9 febbraio 1967

    dichiara inammissibile per tarditività il ricorso proposto dalla Regione Trentino - Alto Adige, con atto 15 ottobre 1966, sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 della legge statale 22 luglio 1966, n. 614, relativa a "Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzion…

    Art. 1 Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale · Art. 2 Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale · Art. 3 Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale · Art. 4 Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;614~art2 · fonte su Normattiva