Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono alla realizzazione di opere pubbliche indicate all'articolo 3 e al completamento - previo accertamento della loro funzionalita' - di quelle gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante programmi predisposti, ai sensi del precedente articolo 2, sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;614~art10 · fonte su Normattiva