I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attivita' produttive nelle zone depresse, nonche' a completare, nelle stesse zone, le opere gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, numero 647, e successive modificazioni e integrazioni. Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonche' la viabilita' diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e idroviarie e le localita' suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico. Le opere di cui ai commi precedenti e quelle necessarie alla realizzazione delle iniziative industriali sono dichiarate di pubblica utilita' e indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Tali disposizioni si applicano anche per le espropriazioni promosse allo stesso scopo da Enti locali ed eventuali loro consorzi all'uopo costituiti.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 15/1967

    Questione inammissibile
    9 febbraio 1967

    dichiara inammissibile per tarditività il ricorso proposto dalla Regione Trentino - Alto Adige, con atto 15 ottobre 1966, sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 della legge statale 22 luglio 1966, n. 614, relativa a "Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzion…

    Art. 1 Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale · Art. 2 Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale · Art. 3 Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale · Art. 4 Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;614~art3 · fonte su Normattiva