Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale

Art. 5 — Finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali

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Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione di nuovi impianti industriali, aventi per oggetto la produzione di beni, per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli ivi esistenti, gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole imprese industriali. Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del finanziamento stesso, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa. Il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio tenendo conto delle caratteristiche e della intensita' della depressione. In ogni caso il tasso non puo' essere inferiore ne' la durata superiore a quanto fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del comma precedente, il Ministro per l'industria e il commercio e' autorizzato a concedere agli Istituti di credito un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalita' fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

Testo in vigore dal 12 agosto 1966 al 15 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;614~art5 · fonte su Normattiva