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Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 1 e' ripartito, tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 105.000 milioni sulla base delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione per la assegnazione della quota di lire 90.000 milioni di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 146, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista di tournees allo estero, e quanto al residuo stanziamento pari a lire 61.800 milioni sulla base dei criteri indicati dall'articolo 22, terzo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800. Restano in vigore le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54. Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 2 della stessa legge. Nell'articolo 2, secondo comma, della legge medesima la espressione "quanto a lire 110 miliardi" e' sostituita con "quanto a lire 105 miliardi" e la data "31 dicembre 1979" e' sostituita con "31 dicembre 1981". La corresponsione, ai sensi del settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, dell'acconto fino all'80 per cento dei contributi per le attivita' musicali viene disposta contestualmente alla loro assegnazione quando dagli aventi diritto ne sia stata fatta formale richiesta, nei modi prescritti, con la stessa domanda di concessione di essi contributi. All'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, cosi' come modificato dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, e' aggiunto il seguente comma: "Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilita' personale di chi le ha disposte". In attesa della legge di riordinamento organico del settore, gli atti concernenti i bilanci di previsione, I relativi provvedimenti di variazione ed i conti consuntivi degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, deliberati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono approvati d'intesa con il Ministero del tesoro. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate norme uniformi di amministrazione e di contabilita', nonche' uno schema tipo di bilancio da adottarsi dagli enti di cui al precedente comma. In occasione di ulteriori interventi straordinari sara' valutata la rilevanza sul piano nazionale ed internazionale delle attivita' degli enti lirici ed istituzioni concertistiche. Il parere sull'assegnazione dei contributi per le attivita' teatrali di prosa e' formulato congiuntamente dalle Commissioni previste dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e successive modificazioni. Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7. Gli importi di cui all'ottavo comma del precedente articolo 1 sono destinati per il 90 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, distribuzione ed esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche cinematografiche e per il restante 10 per cento ad interventi per il consolidamento delle industrie tecniche cinematografiche. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' sostituito dal seguente: "Le riunioni della Commissione, sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti". All'articolo 4, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146, le parole: "esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981".
Testo in vigore dal 25 febbraio 1982 al 23 maggio 1998
