Per la realizzazione del programma straordinario di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprieta' degli enti locali adibiti ad attivita' teatrali e di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1999 e di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1999, di lire 25 miliardi per il 2000 e di lire 15 miliardi per il 2001, da destinare alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature delle biblioteche, di acquisizione e restauro del patrimonio librario, di sostegno alla promozione del libro, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 11 miliardi per l'anno 1999, a lire 29 miliardi per l'anno 2000, a lire 19 miliardi per l'anno 2001, a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2013 e a lire 3 miliardi per l'anno 2014, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1999 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1999, a lire 13 miliardi per l'anno 2000 e a lire 3 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad erogare la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999 in favore della fondazione Istituto nazionale del dramma antico, a tale fine utilizzando le disponibilita' del conto speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' le procedure ivi previste. Il Ministro presenta al Parlamento una relazione illustrativa dell'attivita' dell'Istituto e delle spese da questo sostenute a carico dello stanziamento di cui al presente comma. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto". Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' abrogato.

Testo vigente dal 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-12-21;513~art2 · fonte su Normattiva