E' autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, secondo modalita' e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 17.420 milioni per l'anno 1999, a lire 21.400 milioni per l'anno 2000 e a lire 37.900 milioni per l'anno 2001, nonche' a lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
