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A decorrere dall'esercizio finanziario 1983 e' istituito un fondo di lire 3.500 milioni per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario o per la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati per attivita' teatrali e cinematografiche all'estero, sentite le commissioni consultive per la prosa e per il cinema previste dalla vigente legislazione. Il fondo e' cosi' ripartito:

  • a)lire 1.500 milioni per le attivita' teatrali di prosa all'estero;
  • b)lire 2.000 milioni per iniziative promozionali del cinema italiano all'estero. Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha facolta' di emanare direttive volte a disciplinare le procedure e le modalita' di intervento a favore delle attivita' dello spettacolo all'estero, nonche' di avvalersi di organi consultivi appositamente nominati. Il fondo di cui ai commi precedenti assorbe ogni altro intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo a favore di attivita' dello spettacolo italiano all'estero nel settore cinematografico e teatrale. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, viene soppresso. Alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, viene conferita sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della stessa legge la somma di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da utilizzare per la riduzione degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore delle associazioni concertistiche operanti nel Mezzogiorno, nonche' degli istituti di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Il tasso di interesse a carico delle associazioni e degli enti che fruiscono della predetta agevolazione e' ridotto fino al 50 per cento rispetto a quello praticato dalla sezione autonoma per il credito teatrale per analoghi finanziamenti. E' istituito un fondo di lire 500 milioni per la stipula di una convenzione annuale con le ferrovie dello Stato per le facilitazioni tariffarie applicate per viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci. L'eventuale maggior onere derivante dall'applicazione della convenzione verra' ripartito in parti uguali sui fondi ordinari di bilancio a sostegno delle attivita' musicali, di prosa, cinematografiche e dello spettacolo viaggiante e circense.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 9 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;182~art2 · fonte su Normattiva