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Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attivita'. Tale abbuono e' cumulabile, nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182. 1 ((2))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 12 luglio 1986, n. 346 convertito con L. 8 agosto 1986, n. 493

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Il D.L. 12 luglio 1986, n. 346 convertito con L. 8 agosto 1986, n. 493 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, sono prorogate al 31 dicembre 1987".

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(2) Il D.L. 29 dicembre 1987, n. 534 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che: "Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, convertito dalla legge 8 agosto 1986, n. 493, restano in vigore sino al 30 giugno 1989".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-07-13;313~art2 · fonte su Normattiva