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Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' istituito un fondo speciale straordinario di lire 5 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato per la corresponsione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi, da istituti di credito, per il finanziamento di lavori di adeguamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione. Sul medesimo fondo e nei limiti del 20 per cento di esso possono essere concessi contributi sugli interessi anche per il finanziamento di lavori di ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo. Il contributo di cui al precedente comma e' pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente al 1 gennaio dell'anno di stipula del mutuo, viene concesso per un periodo massimo di cinque anni dalla competente sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro ed e' erogato dalla stessa entro i successivi sessanta giorni in un'unica soluzione. Con proprio decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo fissera' i massimali di mutuo ammissibili per la concessione dei predetti contributi.

Testo in vigore dal 17 luglio 1984 al 22 dicembre 2008

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