Il quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituito dal quadro di cui all'allegato C alla presente legge. I ruoli del personale con qualifiche non dirigenziali e le rela- tive dotazioni organiche dell'Amministrazione degli archivi notarili sono stabiliti dalla tabella di cui all'allegato Dalla presente legge. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' stabilito il numero degli impiegati di ciascuna qualifica e profilo professionale da assegnarsi all'ufficio centrale degli archivi notarili ed ai singoli archivi notarili distrettuali. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge". Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' sostituito dal seguente: "Nel registro generale dei testamenti sono altresi' iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'articolo 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1› gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalita' ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non e' dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo". Alla spesa occorrente per l'attuazione del presente articolo, quantificata in lire 10.658 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.
Testo vigente dal 16 ottobre 1991
