Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, non si applicano al personale amministrativo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia relativamente alle assunzioni avvenute nel biennio 1989-1990.
Testo vigente dal 16 ottobre 1991
