1. Il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1991, con l'osservanza dei principi, modalita' e criteri direttivi contenuti nella legge stessa. 2. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e degli asili nido per i figli dei dipendenti della stessa Amministrazione, di cui all'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Le modalita' di funzionamento e le condizioni per l'ammissione alla mensa di servizio ed agli asili nido previsti dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 4. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per lo svolgimento delle proprie attivita' puo' avvalersi di personale della stessa Amministrazione penitenziaria.

Testo vigente dal 16 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-16;321~art19 · fonte su Normattiva