Art. 1 — Interventi strutturali urgenti
Per fare fronte alla grave crisi di mercato del comparto agrumicolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, di riorganizzare la commercializzazione e di migliorare la qualita' dei prodotti agricoli, tenendo conto dell'esigenza di risanamento tecnicocolturale e varietale. Per l'attuazione degli urgenti interventi strutturali previsti dal documento predetto e' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi nel 1998. Per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, il Ministro per le politiche agricole, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finanziari per la cui attuazione e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 1998. Il programma di cui al presente comma deve considerare prioritariamente le esigenze di adeguamento delle piccole aziende, delle aree marginali e dei giovani agricoltori con eta' inferiore a quaranta anni. Per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' autorizzata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998. L'importo suddetto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' destinato dal CIPE per il finanziamento di programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e dalle province autonome, per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, scadenti nel 1998, e per le attivita' realizzate dal Ministero per le politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonche' per il finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, emanato in attuazione dell'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Testo vigente dal 10 dicembre 1998
