Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico

Art. 3 — Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare

A decorrere dal 1 gennaio 1999, per le attivita' svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi. Per far fronte alla grave crisi di mercato del settore pataticolo e' attribuita all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno 1998 la somma di lire 7,5 miliardi per la concessione di aiuti nazionali all'ammasso privato delle patate. Per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dall'accordo interprofessionale del settore pataticolo, sono attribuite all'AIMA le somme di lire 1 miliardo per l'anno 1998 e di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999 per erogare aiuti a sostegno del prezzo delle patate destinate alla trasformazione industriale. Per avviare le azioni nazionali derivanti dall'applicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE per l'approvazione un programma nazionale denominato "Biocombustibili". Per la realizzazione del predetto programma e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare sono autorizzate le seguenti spese: lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a ulteriore sostegno degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge; lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 18 miliardi per l'anno 2000 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modificazioni, riservati al finanziamento di progetti presentati da giovani agricoltori. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite complessivo di lire 8,5 miliardi per il 1998, di lire 49,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 63 miliardi per l'anno 2000, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-12-02;423~art3 · fonte su Normattiva