Il comma 2 dell'articolo 13- bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' sostituito dal seguente: " 2. Le disposizioni del comma 5- bis dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992". I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire 3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'alinea le parole: "e lire 24.510 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "e lire 24.010 miliardi"; alla lettera b) del medesimo comma 5, le parole: "quanto a lire 8.290 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 8.790 miliardi"; alla lettera c) del medesimo comma 5, le parole: "quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per l'anno 1994".

Testo vigente dal 29 dicembre 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art16 · fonte su Normattiva