A valere sui fondi stanziati dall'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativo al completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, una quota non inferiore a lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e' destinata specificamente alla realizzazione del piano di risanamento previsto dall'accordo di programma "Vele Scampia".

Testo vigente dal 29 dicembre 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art17 · fonte su Normattiva