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[1]Il contributo di cui all'articolo 1 e' corrisposto fino al limite massimo per autobus/chilometro di:
- a)lire 75 nel periodo 1 aprile-31 dicembre 1972, b)
[2]lire 105 nell'anno 1973;
- c)lire 110 nell'anno 1974;
- d)lire 140 nell'anno 1975;
- e)lire 175 nell'anno 1976;
- f)lire 205 nell'anno 1977;
- g)lire 215 nell'anno 1978;
- h)lire 235 nell'anno 1979;
- i)lire 400 nell'anno 1980;
- l)lire 460 nell'anno 1981;
- m)lire 535 nell'anno 1982;
- n)lire 605 nell'anno 1983;
- o)lire 665 nell'anno 1984;
- p)lire 715 nell'anno 1985;
- q)lire 760 nell'anno 1986. I criteri e le modalita' di erogazione del contributo saranno stabiliti, previo parere della Commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle autolinee esercitate, in misura proporzionale alle passivita' ritenute ammissibili, escludendo la parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianti fissi e tenendo conto altresi' degli altri interventi finanziari a qualsiasi titolo concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. Le relative erogazioni saranno disposte con decreto del Ministro dei trasporti e ne sara' data comunicazione alle regioni interessate. Le perdite o i disavanzi eventualmente non coperti dal contributo di cui al presente articolo restano a carico dei soggetti esercenti gli autoservizi di linea. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1985 e di lire 25 miliardi per l'anno 1986.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1986 al 22 dicembre 2008
