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Sui contributi erogati ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e si applica la disposizione dell'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1986 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1986-12-13;877~art3 · fonte su Normattiva