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Per l'applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge, e' istituita una Commissione, nominata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. La Commissione e' composta da:

  • a)il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che la presiede;
  • b)due dirigenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti;
  • c)un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;
  • d)un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Alla Commissione partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali piu' rappresentative degli esercenti di autoservizi in concessione, designato dalla rispettiva associazione. Per ciascun membro effettivo della Commissione viene nominato un membro supplente, che puo' partecipare alle riunioni anche in presenza dello stesso membro effettivo, senza diritto di voto. Le funzioni di segreteria sono esplicate da un dipendente del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti al presidente ed ai membri della Commissione. L'onere per il funzionamento della Commissione fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-13;877~art4 · fonte su Normattiva