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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 100 miliardi per l'anno 1985 e a lire 25 miliardi per l'anno 1986 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-13;877~art5 · fonte su Normattiva