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L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari e' autorizzato ad attuare programmi di intervento costruttivo a favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), che ne facciano richiesta e devolvano all'Istituto autonomo per le case popolari il contributo medesimo oltre all'eventuale parte di spesa non coperta da contributo. L'assegnazione di tali alloggi sara' fatta dall'Istituto autonomo per le case popolari a titolo di proprieta' in favore dei predetti titolari di contributo, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge relative alla assegnazione di alloggi costruiti dagli istituti autonomi per le case popolari.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-10-06;568~art3 · fonte del testo