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La regione autonoma della Sardegna disciplina con propria legge le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 ed il loro ammontare, anche in relazione all'indennizzo di cui alla lettera b) del secondo comma dello stesso articolo 1, la misura degli indennizzi dovuti per l'espropriazione del vecchio centro abitato di Tratalias nonche' ogni altro eventuale aspetto attuativo della presente legge. Per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere indicate nell'articolo 1 si applica la vigente normativa della regione sarda in materia.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-10-06;568~art6 · fonte del testo