Interventi urgenti per l'economia

Art. 6 — Imprenditoria femminile

Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 101)). Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

Testo vigente dal 4 agosto 2007

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-08-07;266~art6 · fonte su Normattiva