Art. 13 — Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile
Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche attraverso l'indicazione di eventuali priorita' di accesso, ovvero riserve di fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto delle peculiarita' degli interventi di volta in volta riordinati. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Testo vigente dal 21 maggio 1999
