Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1991 al 22 dicembre 2008. 589 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per l'immediata realizzazione di interventi diretti al completamento dell'area espositiva della esposizione internazionale "Colombo '92", nonche' alla realizzazione di opere strettamente correlate all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare, anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara' corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1992. A valere sulle risorse derivanti dal comma 1, il comune di Genova e' autorizzato a trasferire la somma di lire duecentonovanta miliardi all'ente "Colombo '92" che ne disporra' per i fini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 418, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: " 2-bis. Le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 2 saranno anche tese a valorizzare il ruolo delle popolazioni autoctone americane ed i rapporti con i Paesi in via di sviluppo del centro e del sud America". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco di Genova trasmette ai Ministri dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane la deliberazione del consiglio comunale contenente l'elenco degli interventi di propria competenza da realizzare, corredato del progetto di massima di ciascuno di essi e con la indicazione dell'importo e delle procedure di spesa. Entro i successivi trenta giorni i Ministri dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane propongono gli interventi al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione, nonche' per la determinazione delle somme di cui alla presente legge destinate alla realizzazione di ciascun intervento. Le opere di cui all'elenco approvato dal CIPE ai sensi del comma 4 sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilita' e di somma urgenza; per la loro realizzazione il comune di Genova puo' promuovere una conferenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205; per l'affidamento dei lavori si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 121 del 1989; il comune di Genova puo' procedere all'affidamento dei lavori, nei limiti degli importi e nel rispetto delle procedure di spesa indicati ai sensi del comma 4, anche in attesa della formale concessione dei mutui, nel caso in cui cio' si renda necessario per il rispetto dei tempi previsti dalla presente legge. Per gli interventi e le opere di cui al presente articolo, il termine di ultimazione dei lavori e' fissato al 15 maggio 1992. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-03-18;99~art1 · fonte del testo