Interventi urgenti per Venezia e Chioggia

Art. 1 — Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia

Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Per le finalita' di cui alla presente legge sono mantenute nel bilancio di previsione per l'anno 1991 le disponibilita' in conto residui iscritte ai sensi dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.

Testo vigente dal 14 novembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-08;360~art1 · fonte su Normattiva