Art. 7 — Norme finanziarie
I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, e' integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Per i progetti ambientali, finanziati a norma del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Ministro dell'ambiente puo' autorizzare, nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto e delle risorse previste dagli articoli 1, 1-bis, 1- ter dello stesso decreto-legge, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore, anche attraverso le intese di programma di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.
Testo vigente dal 14 novembre 1991
