Art. 4 — Commissione per la salvaguardia di Venezia
La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia o da un suo delegato, e da un rappresentante delle unita' sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale di Venezia. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella Commissione per la salvaguardia di Venezia, durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonche' di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne all'immobile, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento. 3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. 4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali. 5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale". L'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' abrogato. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purche' sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorita', potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda. All'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f)-bis ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attivita' di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale". Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il comune di Venezia e' autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi pubblici riservati al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia puo' provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche.
Testo vigente dal 14 novembre 1991
