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All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per la corrispondente cifra la voce "Servizio nazionale dell'impiego". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1983 al 22 dicembre 2008
