Allo scopo di provvedere alla concessione a ciascuna nave adibita alla pesca professionale marittima entro gli Stretti di un contributo straordinario alle spese di gestione, limitatamente all'esercizio finanziario 1980, commisurato alle miglia percorse nell'esercizio medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1980. I criteri per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione consultiva centrale della pesca marittima. L'erogazione del contributo deve comunque avere cadenza trimestrale. II contributo non e cumulabile con quelli aventi analoghi effetti, erogati da enti pubblici diversi dallo Stato.

Testo vigente dal 13 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-29;57~art1 · fonte su Normattiva