Al fine di realizzare il necessario riposo biologico delle risorse ittiche, di ridurre il consumo di carburante e contribuire al risparmio delle risorse energetiche, il contributo di cui all'articolo 1 e' erogato alle unita' che non superano 340 ore mensili ovvero 22 giorni nel mese di attivita' di pesca. Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano alle pesche speciali.

Testo vigente dal 13 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-29;57~art2 · fonte su Normattiva