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Alla fine di ciascun ciclo la promozione degli alunni e' conseguita mediante esami scritti e orali, che si svolgono nella sessione estiva e in quella autunnale. Il passaggio dall'una all'altra classe dello stesso ciclo avviene senza esami, in unico scrutinio. L'insegnante non ammette l'alunno alla classe successiva dello stesso ciclo soltanto in casi eccezionali, su ciascuno dei quali fornisce al direttore didattico motivata relazione scritta. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1254~art2 · fonte del testo