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Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna sono ammessi a sostenere, al termine di ogni ciclo, gli esami di cui al primo comma dell'art. Sono inoltre ammessi a sostenere esami di idoneita', in unica sessione, per la frequenza delle classi seconda, quarta, quinta.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1254~art3 · fonte del testo