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Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna sono ammessi a sostenere, al termine di ogni ciclo, gli esami di cui al primo comma dell'art. Sono inoltre ammessi a sostenere esami di idoneita', in unica sessione, per la frequenza delle classi seconda, quarta, quinta.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010
