Le registrazioni, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate. Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facolta' di farsi assistere da personale ausiliario. La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495. Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili.

Testo vigente dal 21 dicembre 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1369~art1 · fonte del testo