Art. 2 — null
I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che di legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermita' o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che la deposizione sia riprodotta mediante apparecchi di registrazione. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449. Di tutto e' fatta menzione nel processo verbale. Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-bis.
Testo vigente dal 21 dicembre 1965
