I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che di legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermita' o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che la deposizione sia riprodotta mediante apparecchi di registrazione. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449. Di tutto e' fatta menzione nel processo verbale. Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-bis.

Testo vigente dal 21 dicembre 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1369~art2 · fonte del testo