[1]L'articolo 367 del Codice di procedura penale 6 sostituito dal seguente: Art. 367. (Interrogatorio nel merito)

[2]Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli e' attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non puo' derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti. Invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne e' fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione. Il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione, in tal caso si osservano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capo, verso dell'articolo 496-bis.

Testo vigente dal 21 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1369~art3 · fonte del testo