Art. 13 — Disposizioni di coordinamento
In tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 maggio 2022, n. 53, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale ».
Testo vigente dal 2 dicembre 2025
