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L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1952, n. 989, e' sostituito dal seguente: "I sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi della Accademia aeronautica che abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore di aeroplano".

Testo in vigore dal 19 luglio 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-07-04;353~art1 · fonte del testo