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Il secondo comma dell'articolo 97 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' sostituito dal seguente: "Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano gia' superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, di cui alla tabella 3, annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado".
Testo in vigore dal 19 luglio 1985 al 9 ottobre 2010
