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Il quarto e quinto comma dell'articolo 98 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianita' nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, o nel ruolo servizi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze, sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza". "I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi, ai sensi del precedente comma, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare".
Testo in vigore dal 19 luglio 1985 al 9 ottobre 2010
