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Il primo comma dell'articolo 99 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' sostituito dal seguente: "I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non conseguono il brevetto di pilota militare od il brevetto di navigatore militare possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'articolo 98".

Testo in vigore dal 19 luglio 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-07-04;353~art5 · fonte del testo