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Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive integrazioni, sono iscritti d'ufficio anche gli appuntati e i militari di truppa in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma dell'Arma dei carabinieri.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1989 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-12-27;557~art1 · fonte del testo