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Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e' amministrato da un consiglio composto di sette membri: sei nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro del tesoro. Esso e' articolato in due distinte gestioni: una per i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, ed una per gli appuntati e i militari di truppa della medesima Arma.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1989 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-12-27;557~art2 · fonte del testo