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Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari di truppa che cesseranno dal servizio per limiti di eta' prima del compimento del sesto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi possono pero' essere iscritti al Fondo a domanda; in tale caso, all'atto del collocamento a riposo, saranno restituiti loro i contributi versati, insieme con gli interessi legali maturati.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1989 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-12-27;557~art3 · fonte del testo