Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1986 al 9 ottobre 2010. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, anche se di sottufficiale, dopo aver compiuto cinque anni di anzianita' di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio.
tolto: Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:
tolto: a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
tolto: b) ovvero quando abbiano maturato una anzianita' complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
tolto: c) ovvero, nel caso di richiamo ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. I militari e i graduati di truppa che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente possono ottenere una terza promozione allorche', successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) dello stesso comma. Possono conseguire una quarta promozione i militari e graduati di truppa che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure siano titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscano di assegno di superinvalidita', allorche' si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del precedente secondo comma. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-01-24;17~art2 · fonte del testo