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Restano in vigore le norme della legge 5 marzo 1973, n. 29, come integrate dalla legge 26 novembre 1975, n. 623. L'articolo unico della legge 2 dicembre 1940, n. 1963, gia' sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 588, e' abrogato.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1986 al 9 ottobre 2010
