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L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' in congedo assoluto e vi hanno titolo, avverra' in base a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale ed avra' decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1986 al 2 febbraio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-01-24;17~art6 · fonte del testo